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Truffe bancarie, la corte UE: «la grave negligenza non basta negare il rimborso immediato»

11 ore fa
Tempo di lettura: 3 min

Codici Lombardia: «Una pronuncia importante per i consumatori. ma ogni caso va valutato attentamente»

 

Quando un correntista subisce un'operazione bancaria non autorizzata, la banca non può negare il rimborso immediato limitandosi a contestargli una grave negligenza.

A chiarirlo è la Corte di giustizia dell'Unione europea, con una sentenza del 15 ottobre 2026 (relativa alla causa C-70/25), che interviene su un tema particolarmente delicato per i consumatori vittime di frodi informatiche.


«È un passaggio importante per i cittadini – commenta Davide Zanon, segretario regionale di Codici Lombardia – perché ribadisce che la banca deve rispettare gli obblighi di rimborso previsti dalla legge. Non può respingere la richiesta del cliente sulla sola base di una propria valutazione della sua presunta negligenza. Questo, però, non significa che il rimborso definitivo sia sempre garantito: è fondamentale distinguere i diversi casi e applicare correttamente le regole».


La decisione della Corte Ue infatti riguarda specificamente le operazioni di pagamento non autorizzate e non può essere automaticamente estesa, ad esempio, ai bonifici disposti personalmente dal cliente, anche quando questi sia stato indotto a effettuarli attraverso un raggiro.


LA VICENDA: 700 EURO SOTTRATTI CON IL PHISHING


La causa esaminata dai giudici europei riguarda una consumatrice polacca vittima di phishing. Durante una compravendita online, la donna era stata indotta a cliccare su un link fraudolento e a inserire le proprie credenziali bancarie su un sito che imitava quello del suo istituto di credito. I truffatori erano così riusciti a sottrarle circa 700 euro.

La banca aveva negato il rimborso, sostenendo che la cliente avesse agito con grave negligenza nella protezione delle proprie credenziali.

La Corte ha chiarito che occorre distinguere l'obbligo di rimborso immediato dall'eventuale responsabilità del correntista.

In linea generale, per un'operazione non autorizzata il rimborso deve avvenire immediatamente e, comunque, entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella in cui la banca ne viene a conoscenza o riceve la segnalazione.

La grave negligenza del cliente, da sola, non consente quindi di sottrarsi a questo obbligo. Resta ferma la possibilità per la banca di chiedere successivamente la restituzione delle somme, qualora dimostri che le perdite siano riconducibili a una violazione dolosa o gravemente negligente degli obblighi del cliente. La normativa prevede inoltre una specifica eccezione in presenza di ragionevoli motivi per sospettare una frode commessa dal cliente, comunicati per iscritto all'autorità competente.


«ATTENZIONE: NON ESISTE UN RIMBORSO AUTOMATICO PER OGNI TRUFFA»


La portata della pronuncia va tuttavia interpretata correttamente. «Sarebbe sbagliato trasformare questa decisione nella promessa di un rimborso automatico per tutte le vittime di truffe bancarie – sottolinea Zanon –. Bisogna verificare se si tratta effettivamente di un'operazione di pagamento non autorizzata, ricostruire come è avvenuta la frode e valutare le circostanze specifiche. La responsabilità del consumatore può ancora assumere rilievo, ma deve essere accertata secondo le regole previste dalla legge».


Il principio del rimborso immediato è già previsto anche nell'ordinamento italiano, in particolare dall'articolo 11 del decreto legislativo 11/2010. La sentenza europea non introduce dunque un diritto generalizzato al rimborso per qualsiasi frode, ma chiarisce l'applicazione delle tutele esistenti, distinguendo il primo obbligo di rimborso dall'eventuale successiva richiesta di restituzione delle somme.


COSA FARE SE LA BANCA NEGA IL RIMBORSO


In caso di operazioni sospette o non riconosciute, Codici Lombardia raccomanda di:

  • contattare tempestivamente la banca e segnalare formalmente l'accaduto;

  • contestare le operazioni non autorizzate e conservare tutte le prove disponibili, comprese comunicazioni, messaggi, e-mail ed eventuali denunce;

  • chiedere alla banca una motivazione scritta in caso di diniego;

  • valutare la presentazione di un reclamo e, se ne ricorrono i presupposti, il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

 

«Chi subisce una frode non deve rinunciare a far valere i propri diritti solo perché la banca attribuisce la responsabilità al cliente – conclude Zanon –. È importante esaminare le motivazioni del rifiuto, verificare se gli obblighi previsti dalla normativa siano stati rispettati e valutare gli strumenti di tutela disponibili. Invitiamo i consumatori a rivolgersi agli sportelli di Codici Lombardia per esaminare il proprio caso e ricevere assistenza: ogni situazione è diversa e va affrontata sulla base dei fatti e delle regole applicabili».

 
 

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